CASE GREEN (di Andrea Mazzoli)

La direttiva UE sulle case Green apre scenari di grande interesse per il mondo dei progettisti, e per i loro sindacati.
Il testo, non ancora definitivo e fortemente contestato dal governo italiano, prevede che tutti gli immobili residenziali rientrino almeno in classe E entro il 2030 e poi addirittura in classe D negli ulteriori tre anni. L’obiettivo finale è arrivare ad abitazioni da zero emissioni entro il 2050.
In Italia si calcola che il 65% degli edifici si colloca tra le classi F e G –le più basse.
La direttiva si colloca a buon diritto nel campo dei bonus, frettolosamente emessi –e corretti- a più riprese dai governi italiani negli ultimi anni . Probabilmente, vista l’opposizione di alcuni paesi, la norma sarà attenuata e la tempistica allungata. Ma anche così da noi potrebbe essere l’occasione per un riordino complessivo dei vari bonus esistenti, per la loro programmazione in un arco temporale più lungo, per la migliore definizione degli organismi competenti e delle pratiche burocratiche/amministrative per potervi accedere, per una disciplina certa relativa alle cessioni del credito.
Gli scenari cui ci si riferiva in apertura sono molteplici, e ad ognuno di essi dedicheremo ulteriori riflessioni. Vogliamo qui cominciare con il ruolo delle Soprintendenze statali che a molti dei bonus appena descritti hanno nei fatti creato ostacoli in molti casi insormontabili: qualora la direttiva, in ogni sua forma, venisse approvata diventerebbe un obbligo per il nostro paese adeguarvisi, e come sarebbe possibile se le Soprintendenze hanno fino ad oggi vietato l’uso di materiali termici di ultima generazione, hanno imposto il legno per la sostituzione degli infissi, hanno impedito la modifica delle quote di imposta dei lastrici solari, hanno vietato l’installazione dei pannelli fotovoltaici…?
Tra quel 65% di edifici energivori la gran parte sta nei centri storici delle grandi città, dei borghi e dei paesi: e cioè proprio negli ambiti di competenza delle Soprintendenze che per essi rilasciano pareri consultivi e/o prescrittivi (nel caso di Roma il parere consultivo della Soprintendenza –che è esteso all’area dichiarata patrimonio Unesco, praticamente quella interna alle mura Aureliane, e riguarda tutti gli edifici compresi quelli, molti, costruiti dagli anni ’40 in poi- viene normato al comma 19 dell’art. 24 delle NTA del Piano Regolatore e la consuetudine degli uffici lo ha trasformato in un nulla osta, nel senso che se il parere è negativo il progetto viene bloccato


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