L’Ordine non è un Sindacato

Le competenze degli Ordini professionali

Gli Ordini professionali come definiti dalla giurisprudenza, sono enti pubblici associativi non economici ad appartenenza necessaria, le competenze dell’Ordine degli Architetti sono indicate nell’art. 5 della Legge 24 giugno 1923, n.1395 (legge istitutiva degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri), poi riprese dall’art. 37 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni di Ingegnere e di architetto). Il DPR 328/01 pur non modificando le competenze dell’Ordine, agisce sulla suddivisione dell’Albo, istituendo le due sezioni e “tipizzando” la professione attraverso l’iscrizione anche ai settori di specializzazione. Sono così nate le figure professionali di Architetto, Architetto Iunior, Pianificatore e Pianificatore Iunior, Paesaggista e Conservatore.

La vera riforma degli ordinamenti professionali e della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore trova fondamento nell’articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, norma con la quale sono stati fissati principi per tutte le “professioni regolamentate”, recepite successivamente dal DPR del 7 agosto 2012 n. 137, che definisce la “professione regolamentata”. Il DPR stabilisce nuovi obblighi per i professionisti (Assicurazione professionale, aggiornamento continuativo, accesso alla professione, pubblicità etc..) e nuove competenze per l’Ordine; operando una netta divisione, valida solo per gli Ordini provinciali e non per il Consiglio Nazionale, tra la competenza amministrativa e quella disciplinare. Quindi dal 2012 il Consiglio dell’Ordine territoriale, presenta al Ministero la rosa di nomi per la costituzione del Consiglio di disciplina al quale è demandata tale funzione.

Compito dell’Ordine oggi quindi è la tenuta dell’Albo e il controllo sugli iscritti del raggiungimento dei crediti obbligatori per l’Aggiornamento professionale continuo. Un altro compito non esclusivo dell’Ordine ma condiviso con le Associazioni ed Enti di formazione accreditati, è la programmazione ed erogazione dell’offerta da porre sul mercato. Riguardo la disciplina il compito dell’Ordine è quello di tenere in seno per un discorso di territorialità, il Consiglio di disciplina che effettua magistratura di primo livello, e attraverso delibera di Consiglio nominare i membri dei vari collegi da inviare al Ministero di riferimento.

Il controllo sugli Ordini è di competenza del Ministero della Giustizia. All’Ordine è obbligatorio iscriversi per potere esercitare la professione. L’Ordine ha funzione di garanzia sull’operato dei professionisti nei confronti del cittadino e della committenza, affinché tutti i professionisti iscritti all’Albo diano le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle normative.

L’Ordine non è un Sindacato. La rappresentanza degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior, compete solo alle organizzazioni alle quali ci si iscrivere per libera scelta (Sindacati, Associazioni, ecc.) e non agli Ordini professionali ai quali ci si deve obbligatoriamente iscrivere per potere esercitare la professione.

 


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