PATENTE A CREDITI: ESCLUSI I PROFESSIONISTI

Obbligo di patente a crediti: esclusi i professionisti

A seguito della pubblicazione del D.M. n° 132 del 18/9/2024 (G.U. del 20/9/2024), contenente il Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, si è creato tra i professionisti che operano nei cantieri un comprensibile stato di preoccupazione e di allarme sull’interpretazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di detta patente per i professionisti.

Va ricordato che l’art. 27 del DLgfs 81/08, è stato modificato dal DL 19/24 convertito , con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha introdotto la cosiddetta “patente a crediti” nei cantieri temporanei e mobili per i professionisti e per i lavoratori autonomi.

Il riferimento ai lavoratori autonomi, indicato nel titolo del predetto DM 132/24, ha, come detto, creato confusione tra i professionisti (architetti, ingegneri, Geometri o periti), molti dei quali, ancor oggi non hanno compreso se tale obbligo riguardi anche loro.

A confondere ancor più le idee si è aggiunto anche un articolo di una prestigiosa testata giornalistica, cge, partendo da una FAQ, riguardante tale obbligo per gli archeologi il cui codice ATECO si riferisce ad una professione individuale, è arrivata a sostenere che esso riguardi anche gli architetti, gli ingegneri e i geometri.

Nulla di più falso !

A togliere ogni dubbio sulla applicabilità della norma alle professioni tecniche è arrivata la recente circolare dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al quale il DM 132/24 ha demandato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente, che, con circolare n° 4 del 23/9/24, a firma di Paolo Pennesi (direttore dell’Istituto e nostro gradito ospite in molte delle recenti edizioni della Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri) ha definitivamente chiarito aunto segue:

  1. Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Ritengo quindi, confortato da questo autorevolissimo chiarimento, di potere tranquillizzare tutti i colleghi che mi hanno sollecitato indicazioni, che l’obbligo di richiedere la patente a crediti non riguarda i professionisti (architetti, Ingegneri, geometri, periti edili).

Roma, 21 ottobre 2024

Il presidente di Federarchitetti

Arch. Giancarlo Maussier

 

Allegata : circolare n° 4 del 23/9/2024


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