STATUTO
FEDERARCHITETTI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI
Con le integrazioni e modifiche approvate a Roma dall’Assemblea Nazionale del 3 ottobre 2015
DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 – Denominazione
Il Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti, già denominato FEDERARCHITETTI
S.N.A.L.P. – Sindacato Nazionale Architetti Liberi Professionisti, assume la denominazione di FEDERARCHITETTI A.N.A.I.L.P. – Associazione Nazionale Architetti & Ingegneri Liberi Professionisti, di seguito denominata FEDERARCHITETTI, caratterizzata dal logo riprodotto nel presente Statuto.
Essa è costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39 della Costituzione Italiana, estende la sua competenza su tutto il territorio nazionale, è autonoma ed apartitica, è retta dal presente Statuto approvato dall’Assemblea Nazionale e si dota di un Regolamento Attuativo.
Federarchitetti ha sede legale in viale Luigi Pasteur n.66 in Roma.
art. 2 – Scopi
FEDERARCHITETTI, quale Associazione Sindacale di categoria, ha lo scopo di promuovere, coordinare, assistere, dirigere iniziative finalizzate a:
- rappresentare in sede nazionale ed internazionale le categorie professionali degli iscritti, nei confronti di Enti o Istituzioni, pubbliche o private, organi politici, associazioni e sindacati;
- tutelare gli interessi morali, etici ed economici degli iscritti, e indirettamente di tutti gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti, inclusi gli aspetti previdenziali, assistenziali, mutualistici, contrattuali, di tirocinio, formazione e aggiornamento professionale;
- salvaguardare e sviluppare la libera professione attraverso azioni volte a migliorarne le condizioni di esercizio, tutelarne l’indipendenza intellettuale, la dignità ed il ruolo professionale, finalizzate allo sviluppo sociale, ambientale, culturale, economico del Paese in ambito nazionale ed internazionale;
- partecipare, a mezzo di propri rappresentanti, in Enti, Istituzioni, movimenti, commissioni culturali, tecniche, amministrative, consultive o di opinione, in ambito territoriale, nazionale o internazionale;
- aderire e/o costituire associazioni interprofessionali per il conseguimento delle stesse finalità;
- aderire e/o costituire Fondazioni, Centri Studi, società, associazioni, aventi finalità compatibili con gli scopi statutari;
- assistere e tutelare gli iscritti nelle vertenze collettive di qualsiasi genere, nei contratti collettivi di lavoro, ed in quelle singole qualora di interesse generale; comprese quelle previdenziali ed assistenziali con gli organismi demandati, istituzionali e non, con particolare rilievo alle problematiche del settore giovanile;
- promuovere e organizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, incontri, manifestazioni, eventi, anche con accordi e convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- sottoscrivere accordi, convenzioni, intese, finalizzate a migliorare l’attività professionale degli iscritti e le capacità operative di Federarchitetti in ambito territoriale, nazionale e internazionale;
- organizzare corsi professionali di formazione, aggiornamento, specializzazione;
- esercitare in proprio attività di editoria
Per raggiungere i suoi fini, Federarchitetti assume la veste giuridica conferitale dalle leggi.
art. 3 – Organi
Gli organi della FEDERARCHITETTI A.N.A.I.L.P. sono:
- Assemblea Nazionale
- Presidente
- Consiglio Direttivo Nazionale
- Sezioni Territoriali
- Collegio dei Revisori dei Conti Nazionali.
- Collegio dei Probiviri.
Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente alle cariche Statuarie, esso sarà sostituito a cura dell’Organo preposto.
Le modalità di sostituzione saranno definite nel Regolamento di Attuazione.
La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente di Sezione Territoriale; tutte le cariche elettive nazionali hanno durata di quattro anni, salvo revoca dell’Assemblea.
Il Regolamento di Attuazione può definire ulteriori incompatibilità.
art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito:
dai contributi e dalle quote ordinarie e straordinarie delle sezioni e degli associati;
dai beni mobili ed immobili comunque venuti in proprietà, a qualsiasi titolo a FEDERARCHITETTI, per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni, etc., compresi quelli provenienti dalle sezioni territoriali in caso di loro scioglimento;
dalle eccedenze annue del bilancio nazionale che non siano destinate ad integrare le entrate previste per l’anno successivo;
dalle rendite patrimoniali derivanti dall’attività nazionale non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione;
dai contributi da fondi previdenziali ed assicurativi per i quali è prevista l’erogazione;
dai contributi e/o proventi derivanti da convenzioni, contratti, accordi, ecc., stipulati con Enti e Società pubbliche e/o private ovvero, da erogazioni volontarie provenienti da soggetti pubblici e/o privati;
dai proventi derivanti dalle attività formative, aggiornamento professionale, studi e ricerca, attuati direttamente da FEDERARCHITETTI anche mediante Convenzioni e accordi con soggetti terzi, ecc.;
dai proventi rivenienti da attività commerciali, quali, a titolo esemplificativo attività editoriale, marketing, pubblicità, ecc..
dai contributi derivanti dall’attività istituzionale e da quanto previsto nel Regolamento Attuativo.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di FEDERARCHITETTI, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
La quota o il contributo associativo sono intrasferibili.
art. 5 – Modifiche
Le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea Nazionale, in prima convocazione, con il voto favorevole di metà più UNO dei voti esprimibili in Assemblea e con la partecipazione della metà più uno delle sezioni in regola, e in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno DUE TERZI dei voti esprimibili dai presenti all’Assemblea purché siano rappresentate almeno tre Sezioni Territoriali.
art. 6 – Scioglimento
FEDERARCHITETTI può essere sciolta dagli iscritti secondo le modalità dalla Legge e il patrimonio sarà devoluto a INARCASSA.
DELL’APPARTENENZA
art. 7 – Iscritti
Possono far parte di FEDERARCHITETTI, in qualità di iscritti, tutte le figure professionali, operanti con sede in Italia, in campo architettonico, ingegneristico, urbanistico, paesaggistico e della conservazione manutenzione e tutela dei Beni Artistici, Storici, Ambientali, iscritte agli Albi professionali degli Architetti PPC e/o degli Ingegneri, in conformità alle Direttive Comunitarie, non vincolati da uno stato giuridico o da un contratto di lavoro che interdica loro l’esercizio della libera professione e che non svolgano attività contraria o incompatibile con la stessa e che siano in possesso di partita IVA.
L’iscrizione può essere altresì richiesta da soggetti operanti in forma associata, ovvero studi professionali o società di professionisti.
Le modalità di iscrizione, nelle diverse forme, e le relative quote sono definite dal Regolamento.
Il libero professionista iscritto a FEDERARCHITETTI in forma singola o associata, acquisisce i seguenti diritti:
accede alle cariche elettive;
è tutelato, rappresentato ed assistito secondo gli scopi dell’art.2;
è tutelato nelle vertenze singole, art.2 comma g, quando il Consiglio Nazionale Direttivo ne ravvisi l’interesse collettivo.
ha diritto di consultare i libri dell’associazione e di prenderne visione, previo formale richiesta al Presidente.
Gli iscritti non possono aderire ad altre Associazioni aventi finalità e scopi analoghi a quelli di FEDERARCHITETTI.
Gli iscritti non in regola con il pagamento della quota associativa, si intendono sospesi dai diritti per l’accesso alle cariche elettive, con la decadenza dalle cariche statutarie nonché dal diritto di voto nelle Assemblee previste dallo Statuto, fermo restando la continuità di iscrizione all’associazione.
art. 8 – Iscritti Aderenti
Possono inoltre far parte di FEDERARCHITETTI, in qualità di aderenti, gli Architetti e/o gli ingegneri:
iscritti al proprio Albo Professionale da non più di tre anni e non ancora in possesso di partita IVA, non vincolati da uno stato giuridico o da un contratto di lavoro che interdica loro l’esercizio della libera professione e che non svolgano attività contrarie o incompatibili con essa;
i pensionati di INARCASSA che non esercitino più la libera professione e che quindi non siano più in possesso di partita IVA
Gli iscritti aderenti non possono essere iscritti ad altri Sindacati o associazioni aventi finalità e scopi analoghi a quelli di FEDERARCHITETTI.
Gli iscritti aderenti non possono accedere alle cariche elettive. Il Regolamento stabilisce le modalità e la quota di iscrizione.
art. 9 – Iscritti Onorari
Sono iscritti onorari, gli architetti e/o gli ingegneri e/o le personalità che si sono distinte nel campo culturale e scientifico connessi al riconoscimento del ruolo dell’Architettura, dell’urbanistica, dell’Ingegneria, della tutela della libera professione, su proposta del Presidente Nazionale ed approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale da sottoporre a ratifica dell’Assemblea.
Le modalità di adesione degli aderenti e degli iscritti onorari sono indicate dal Regolamento.
Sono altresì iscritti onorari coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente Nazionale di FEDERARCHITETTI.
– DELL’ORGANIGRAMMA
Art. 10 – Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale e dagli iscritti rappresentati dai Presidenti delle Sezioni Territoriali o da loro delegati .
Il potere di voto dei componenti l’Assemblea Nazionale viene stabilito dal Regolamento di Attuazione in proporzione al numero di iscritti.
Partecipano altresì all’Assemblea Nazionale, senza diritto di voto tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale.
Sono compiti dell’Assemblea:
determinare e approvare le linee programmatiche elaborate in sede nazionale e verificare l’attività dell’associazione;
eleggere il Presidente;
eleggere, tra gli iscritti, cinque componenti del Consiglio Direttivo Nazionale di cui al successivo art. 11;
eleggere, tra gli iscritti, i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
deliberare su qualunque argomento posto all’Ordine del giorno redatto dal Presidente;
approvare le modifiche dello Statuto ai sensi dell’art. 5;
produrre mozioni di indirizzo per l’attività del Consiglio Direttivo Nazionale;
approvare, entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo e la quota associativa per l’anno successivo, nonché, entro il mese di giugno di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
approvare lo scioglimento dell’associazione secondo le norme di legge;
approvare il Regolamento per il funzionamento degli Organi Statutari;
deliberare la sfiducia al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento attuativo.
Le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale sono vincolanti per gli iscritti a Federarchitetti, ovvero per tutti gli organi Statutari, fatte salve le prerogative del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
art. 11 – Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito dai seguenti membri:
un Presidente
un Vice Presidente Nazionale Vicario, che viene designato autonomamente dal Presidente Nazionale tra gli iscritti
un Segretario
un Tesoriere
un Coordinatore nazionale
due consiglieri ai quali il Presidente attribuisce specifiche deleghe
Fanno altresì parte del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto, gli iscritti che abbiano rivestito in passato la carica di Presidente Nazionale.
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale durano in carica quattro anni.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha funzioni esecutive e di programmazione, nonché di attuazione del programma politico.
In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo Nazionale:
Eleggere al proprio interno:
il Segretario Nazionale
il Coordinatore nazionale
il Tesoriere
Deliberare su tutte le attività inerenti gli scopi di Federarchitetti secondo le modalità previste nel Regolamento Attuativo
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono vincolanti per gli iscritti a Federarchitetti e per tutti gli organi Statutari, fatta salva L’Assemblea e l’autonomia del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Le modalità di convocazione e la validità delle riunioni sono stabilite nel regolamento d’attuazione.
art.12 – Presidente
Sono compiti del Presidente:
rappresentare legalmente Federarchitetti nei confronti dei terzi e degli iscritti;
designare autonomamente il Vice Presidente Vicario tra tutti gli iscritti a Federarchitetti e indicarne il nominativo al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica;
formulare l’ordine del giorno e convocare, per il tramite del Segretario Nazionale, l’Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale;
presiedere, personalmente o per delega, l’Assemblea Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale;
coordinare l’azione politica ed organizzativa della Federarchitetti;
attribuire deleghe con le modalità previste dal Regolamento Attuativo;
sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale i casi in cui ritenga che lo Statuto ed il Regolamento non siano correttamente applicati o interpretati;
proporre al Consiglio la sospensione cautelativa pro tempore delle Sezioni e/o dei singoli quadri in casi di inadempienza degli obblighi statutari, o in grave contrasto con le linee politiche della Federarchitetti;
demandare al Collegio dei Probiviri o all’Assemblea, a seconda delle competenze, le controversie statutarie che non riuscisse a dirimere in sede di Consiglio;
deferire, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, al Collegio dei Probiviri, gli iscritti verso i quali debbano essere presi provvedimenti disciplinari.
art.13 – Vicepresidente Nazionale Vicario
Sono compiti del Vicepresidente Nazionale Vicario:
coadiuvare l’attività del Presidente nello svolgimento delle funzioni da lui stesso condotte;
sostituire il Presidente in caso di delega o di temporaneo impedimento;
svolgere funzioni di rappresentanza in tutte le sedi e le occasioni (convegni, dibattiti, interviste, ecc.) in cui il Presidente è assente, previa concertazione.
art.14 – Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale ha la responsabilità organizzativa di Federarchitetti e, nell’ambito di tale responsabilità, i suoi compiti sono:
convocare l’Assemblea Nazionale e/o il Consiglio Direttivo Nazionale su disposizione del Presidente;
provvedere all’esecutività delle iniziative messe in atto dal Presidente e dall’Assemblea Nazionale, in particolare nei confronti delle Istituzioni pubbliche e non;
rendere esecutive le determinazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
coordinare il funzionamento dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
predisporre annualmente un resoconto sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo Nazionale.
art.15 – Coordinatore Nazionale
Sono compiti del Coordinatore Nazionale:
curare i rapporti tra il Consiglio Nazionale e le Sezioni Territoriali;
redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale e curarne la tenuta e l’inoltro ai Presidenti delle Sezioni Territoriali;
inviare, su indicazione del Presidente, comunicati, relazioni, documenti ecc. ai Presidenti delle Sezioni Territoriali, o a consiglieri o altri soggetti con specifiche deleghe.
provvedere all’aggiornamento dell’elenco degli iscritti e dei quadri dirigenti trasmessi dai Presidenti delle singole Sezioni Territoriali;
verificare direttamente le iscrizioni, anche con controlli a campione;
verificare, di concerto con il Tesoriere, i poteri di voto delle sezioni partecipanti all’Assemblea Nazionale, e comunicarli ai Presidenti delle sezioni Territoriali;
verificare, di concerto con il Tesoriere, l’osservanza delle scadenze di rinnovo delle sezioni territoriali e darne comunicazione al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale;
verificare l’ottemperanza, da parte delle sezioni e dei quadri, alle norme statutarie e segnalare le eventuali inosservanze al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale.
art.16 – Tesoriere
Sono compiti del Tesoriere:
provvedere alla tenuta dei registri contabili e della cassa Nazionale;
provvedere all’attuazione della politica economica ed alla gestione finanziaria di Federarchitetti in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale;
provvedere alla riscossione delle quote annuali delle sezioni territoriali, dei contributi provenienti da enti, Istituzioni ecc. e dei proventi rivenienti da attività commerciali o di formazione;
provvedere ai pagamenti deliberati nonché alle imposte dovute;
fornire allo studio professionale incaricato della gestione della contabilità ai fini fiscali, tutto il materiale e le indicazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico;
eseguire le operazioni finanziarie intestate a Federarchitetti presso banche, uffici postali, istituti di credito e simili;
redigere annualmente i bilanci, preventivo e consuntivo da sottopone preventivamente all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, all’approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale.
Il Tesoriere è tenuto a dare visione di tutti i documenti contabili, a semplice richiesta di ciascuno dei Revisori dei Conti e dei vari rappresentanti della struttura organizzativa della Federarchitetti.
– ORGANI DI CONTROLLO
art.17 – Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da TRE membri effettivi più TRE supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti.
Sono compiti del Collegio dei Revisori dei Conti:
verificare la gestione contabile e amministrativa di Federarchitetti avvalendosi della facoltà di inoltrare richieste di chiarimenti al Tesoriere e, per conoscenza al Consiglio Direttivo Nazionale;
predisporre una relazione sul bilancio consuntivo annuale da trasmettere al Presidente e al Tesoriere Nazionale non oltre i sette giorni antecedenti la data fissata per l’Assemblea Nazionale per l’approvazione del Bilancio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si dà un regolamento informandone il Consiglio Nazionale.
art.18 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da TRE membri effettivi più DUE supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti.
Sono compiti del Collegio dei Probiviri:
dirimere, controllare e decidere su tutte le controversie inerenti gli articolati Statutari e di Regolamento, sorte a carico di singoli iscritti, o di quadri direttivi di Federarchitetti
proporre al Presidente Nazionale i provvedimenti disciplinari da irrogare.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili solo presso l’Assemblea Nazionale.
Il Collegio Nazionale dei Probi Viri si dà un regolamento informandone il Consiglio Direttivo Nazionale.
– ORGANISMI TERRITORIALI
Art. 19 Assemblea regionale
Le Sezioni Territoriali appartenenti alla stessa Regione possono costituire l’Assemblea Regionale di Federarchitetti quando la loro maggioranza lo delibera.
L’Assemblea Regionale è costituita da:
un Presidente Regionale;
i Presidenti delle Sezioni Territoriali facenti parte della stessa Regione, o loro delegati
Art. 20 – Compiti dell’Assemblea Regionale
Sono compiti dell’Assemblea Regionale:
eleggere il Presidente dell’Assemblea Regionale tra i Presidenti delle Sezioni Territoriali;
deliberare su qualunque argomento posto all’Ordine del Giorno redatto dal Presidente dell’Assemblea Regionale;
approvare un proprio eventuale Regolamento da trasmettere, per l’approvazione, al Consiglio Nazionale, ivi compresa l’indicazione della ripartizione delle spese;
promuovere sul territorio regionale le linee politico-programmatiche di Federarchitetti;
promuovere e sostenere l’attività delle sezioni territoriali in ambito territoriale, presso le Istituzioni Regionali e presso altre Istituzioni ed Enti a carattere sovracomunale, ovvero in Enti locali non rappresentati;
coadiuvare il Presidente dell’Assemblea Regionale nello svolgimento delle sue funzioni e nelle iniziative deliberate.
art.21- Presidente dell’Assemblea Regionale
Sono compiti del Presidente dell’Assemblea Regionale:
convocare e presiedere le riunioni delle Assemblee Regionali;
riferire alle Assemblee Regionali sull’opera svolta e sui programmi;
attuare sul territorio le linee politiche programmatiche di Federarchitetti, integrandole con l’attività delle Sezioni Territoriali;
rappresentare Federarchitetti nel proprio ambito territoriale, presso le Istituzioni Regionali presso altre Istituzioni ed Enti a carattere sovracomunale, ovvero in Enti locali non rappresentati;
mantenere i rapporti con gli organismi statutari nazionali per il tramite del Presidente Nazionale o di un suo delegato;
dare esecuzione alle deliberazioni della Assemblea Regionale.
Art. 22 – Sezioni Territoriali
Le Sezioni Territoriali operano sul territorio di pertinenza in nome e per conto di Federarchitetti, riportandone le linee politiche e promuovendo le conseguenti azioni nel proprio ambito territoriale ed amministrativo, in particolare per quanto riguarda la tutela dei propri associati. Esse rappresentano altresì Federarchitetti negli ambiti territoriali generalmente coincidenti con l’ambito provinciale.
Le Sezioni Territoriali possono costituirsi previa domanda al Consiglio Direttivo Nazionale e successiva ratifica, se raggiunta la consistenza di almeno 11 iscritti, secondo le procedure indicate nel Regolamento Nazionale.
Le Sezioni Territoriali curano le iscrizioni sul territorio di loro competenza trasmettendo, per il tramite del Presidente, i dati completi di ciascun iscritto al Coordinatore Nazionale.
Sono Organi delle Sezioni Territoriali:
l’Assemblea
Il Presidente
il Consiglio Direttivo
Gli organi di cui sopra durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Le Sezioni Territoriali possono munirsi di un proprio Regolamento complementare per quanto concerne proprie specifiche esigenze, purché esso non contrasti con lo Statuto e con il Regolamento Nazionale. Lo stesso è sottoposto a verifica del Consiglio Direttivo Nazionale che, entro sessanta giorni, ne stabilisce l’ammissibilità, trascorsi i quali si intende approvato.
Le Sezioni Territoriali dovranno versare a Federarchitetti Nazionale le quote di iscrizione degli associati nonché la quota prevista per la Sezione stessa, nei tempi e nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea Nazionale.
In caso di mancato versamento entro l’anno delle quote di iscrizione degli associati e/o del contributo annuale al nazionale, la Sezione Territoriale risulterà sospesa dall’esercizio dei diritti e il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà nominare un iscritto quale “Commissario” con il compito di ricostituire la funzionalità della stessa, ovvero di deliberarne lo scioglimento.
Le Sezioni Territoriali hanno autonomia patrimoniale, economica e fiscale per la gestione della propria attività, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale e, a tal fine, dovranno assumere le conseguenti iniziative necessarie secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Le Sezioni Territoriali rispondono nei confronti di terzi con il proprio patrimonio, per le obbligazioni assunte.
Art. 23 – Assemblea Territoriale
L’Assemblea Territoriale è costituita dagli iscritti a Federarchitetti nella Sezione Territoriale. Suoi compiti specifici sono:
eleggere il Presidente della Sezione Territoriale;
stabilire il numero dei componenti del Consiglio Territoriale ed eleggerli tra gli iscritti alla sezione;
deliberare su qualunque argomento posto all’Ordine del Giorno redatto dal Presidente Territoriale;
approvare entro il mese di giugno di ogni anno il rendiconto di cassa e il bilancio preventivo della Sezione Territoriale;
approvare il proprio Regolamento;
promuovere la campagna di iscrizione alla sezione.
Il Presidente Nazionale ha facoltà di convocare e presiedere l’Assemblea Territoriale in casi urgenti o di particolare importanza.
Art. 24 – Consiglio Direttivo Territoriale
Il Consiglio Direttivo Territoriale è composto dagli eletti dall’Assemblea di Sezione Territoriale ed ha funzioni sia di programmazione che esecutive, delle linee politiche e dell’attività della Sezione Territoriale.
Il Consiglio Direttivo Territoriale è costituito dal Presidente e dai consiglieri in numero non inferiore a quattro che dovranno eleggere al loro interno la carica di tesoriere.
Compiti del Consiglio Territoriale sono:
coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
proporre attività ed iniziative da sviluppare sul territorio;
deliberare su qualsiasi argomento posto all’Ordine del Giorno predisposto dal Presidente.
art. 25 – Presidente Territoriale
Sono compiti del Presidente della Sezione Territoriale:
rappresentare Federarchitetti nel proprio ambito territoriale, presso Istituzioni ed Enti locali;
mantenere i rapporti con gli Organismi Statutari Nazionali anche con la nomina di un delegato;
convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea territoriale e del Consiglio Direttivo Territoriale;
riferire alle Assemblee Territoriali sull’opera svolta e sui programmi;
vigilare sull’osservanza dello Statuto a livello territoriale;
verificare nel proprio ambito territoriale l’attuazione delle azioni nazionali di Federarchitetti;
dare esecuzione alle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo Teritoriale;
attuare sul territorio le linee politiche programmatiche nazionali di Federarchitetti, integrandole con l’attività della Sezione.
Il Presidente Territoriale può delegare agli iscritti territoriali specifiche funzioni, anche al di fuori delle cariche statutarie.
– NORME DISCIPLINARI
art. 26 – Cancellazione
La qualità di iscritto si perde:
per cessazione delle condizioni di cui all’art. 7;
su richiesta dell’iscritto comunicata con lettera raccomandata o a mezzo PEC inviata al Presidente della Sezione Territoriale di appartenenza;
per il caso previsto dal successivo art. 27/d.
art. 27 – Provvedimenti
I provvedimenti disciplinari vengono assunti dal Consiglio Direttivo Nazionale e/o su proposta del Presidente Nazionale, nei casi generali di comportamenti contrari all’etica di Federarchitetti, alla correttezza dei rapporti tra i colleghi iscritti, di offesa all’immagine di Federarchitetti, ovvero per tutti gli altri casi in cui si ravvedano gli estremi di comportamento scorretto da parte dell’iscritto.
I provvedimenti disciplinari, secondo il Regolamento che si dà il Collegio dei Probiviri, sono:
diffida;
censura;
sospensione;
espulsione.
art. 28 – Morosità
L’iscritto moroso nel pagamento delle quote dovute, dopo regolare sollecito, decade dai diritti di voto e dalle cariche elettive, ma rimane comunque nella condizione di iscritto a Federarchitetti, fino a quando non richieda, con comunicazione scritta, la sua cancellazione.
art. 29 – Atti contrari
L’iscritto che compia azioni o assuma iniziative in contrasto con lo Statuto o con i Regolamenti, ovvero danneggi l’immagine di Federarchitetti o ne pregiudichi l’attività, viene invitato ad uniformarsi.
L’iscritto che persista nel suo atteggiamento, viene deferito al Collegio dei Probiviri.
– NORME TRANSITORIE
Art. 30 – Norme Transitorie
Con l’approvazione delle modifiche di cui al presente Statuto, restano confermate fino alla loro scadenza naturale le cariche elettive correnti per tutte le Sezioni Territoriali e delle Assemblee Regionali, ove esistenti.
Modifiche approvate il 3 ottobre 2015 in Roma.